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Obblighi di sicurezza in condominio

  • 2 feb 2017
  • Tempo di lettura: 3 min

Partendo da quanto definito nell’art. 2 del D.lg. 81/08:

“ lettera c) - si definisce azienda il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato”;

“ lettera t) – si definisce stabilimento o struttura tutto ciò che è finalizzato alla produzione di beni o di servizi, dotati di autonomina finanziaria e tecnico funzionale;

Si evince che la condizione affinché si configuri un’azienda o unità produttiva è che nell’ambito di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano attività lavorativa.

Con riferimento al condominio è chiaro che questo è da considerarsi un’azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito: è il caso, per esempio, del portiere, del giardiniere, del personale addetto alla pulizia o alla manutenzione.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell’amministratore protempore.

Quanto ai soggetti passivi, cioè coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito del condominio, lo stesso decreto 81/08 nell’art. 3 comma 9 definisce tali tutti i lavoratori a domicilio (legge 18/12/1973 n. 877) e quelli che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati, quindi oltre ai portieri tutti i lavoratori subordinati con mansioni affini a quelle dei portieri (addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e manutenzione degli immobili e dei relativi impianti e apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi e verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative). Vanno esclusi da questa categoria quanti svolgono la propria attività con contratto di lavoro autonomo o di appalto.

Nei confronti dei lavoratori subordinati, ex art. 3 comma 9 del D.lg. 81/08, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 26 e 37 dello stesso decreto. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) in relazione alle effettive mansioni assegnate.

Si ritiene inoltre necessario che nel condominio siano adottate tutte le misure idonee a ridurre il rischio elettrico e il rischio incendio, adottando materiali, apparecchiature ed impianti a norma.

Di fatto sul condominio gravano:

  1. Obblighi a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati – amministratore = datore di lavoro;

  2. L’obbligo, nei riguardi delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi, della cooperazione e coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto – condominio = datore di lavoro committente;

  3. L’obbligo di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori subordinati del condomino nei confronti delle interferenze con le attività oggetto del contratto d’appalto o d’opera.

Per quanto sopra esposto, il condominio che si trova nelle condizioni di cui all’art. 2 del D.lg. 81/08, cioè si configura come unità produttiva nel cui ambito vi siano lavoratori subordinati, dovrà:

  1. Nominare l’amministratore, per i condomini per i quali è obbligatoria la nomina, oppure, conferire ad apposito soggetto le responsabilità previste all’art. 2, comma 1, lett. b) del D.lg. 81/08. Questi dovrà avere i requisiti richiesti all’art. 34, comma 2, dello stesso decreto, cioè essere in possesso di attestato di partecipazione al corso di formazione di durata minima 16 ore e massima 48 ore (funzione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro) necessario per poter ricoprire il ruolo di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

  2. Nominare i soggetti incaricati della lotta antincendio e primo soccorso, di cui all’art. 18, comma 1, lett. b) del D.lg. 81/08, e formarli adeguatamente in virtù dell’art. 37, comma 9, dello stesso decreto.

  3. Far redigere all’amministratore, o chi ne è il soggetto responsabile, il DVR (documento di valutazione dei rischi) relativo ai luoghi di lavoro.

  4. Far redigere il DUVRI (documento di valutazione dei rischi interferenti) ogniqualvolta viene conferito un appalto d’opera o di servizi a imprese esterne.


 
 
 

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